Art. 11.
(Modalità di elezione).

      1. Il voto è diretto, personale, libero e segreto. La partecipazione alle operazioni di voto non può essere in alcun modo impedita.
      2. L'elezione dei delegati del COBAR è effettuata dal corpo elettorale composto dai militari effettivi della caserma nella quale è costituito l'organo di base.
      3. I delegati del COBAR eleggono contestualmente i delegati del COIR e del COCER. I primi eletti nei rispettivi COIR per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 5 risultano automaticamente eletti nel COCER.
      4. Per mantenere a pieno organico la composizione dei COBAR e dei COIR, i rispettivi delegati eletti cessano di appartenere ai consigli di provenienza e sono sostituiti dai primi non eletti. Sono quindi nominati componenti del COCER, per le categorie di appartenenza, i delegati primi eletti nei rispettivi COIR che hanno ottenuto le migliori percentuali, sino a coprire i posti previsti per le rispettive categorie. Nei casi di parità di voti tra più delegati eletti viene nominato il più alto in grado.

 

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L'appartenenza a diversi consigli della rappresentanza militare è incompatibile. Nel caso in cui il delegato si trovi in una o più delle condizioni previste dall'articolo 12, cessa dal mandato e gli subentra il primo dei non eletti.
      5. I delegati eletti durano in carica:

          a) quattro anni per le categorie «A», «B», «C» e «D»;

          b) sei mesi per la categoria «E».

      6. I delegati possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi. Alla scadenza del mandato i delegati rimangono in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli della rappresentanza militare.