1. Il voto è diretto, personale, libero e segreto. La partecipazione alle operazioni di voto non può essere in alcun modo impedita.
2. L'elezione dei delegati del COBAR è effettuata dal corpo elettorale composto dai militari effettivi della caserma nella quale è costituito l'organo di base.
3. I delegati del COBAR eleggono contestualmente i delegati del COIR e del COCER. I primi eletti nei rispettivi COIR per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 5 risultano automaticamente eletti nel COCER.
4. Per mantenere a pieno organico la composizione dei COBAR e dei COIR, i rispettivi delegati eletti cessano di appartenere ai consigli di provenienza e sono sostituiti dai primi non eletti. Sono quindi nominati componenti del COCER, per le categorie di appartenenza, i delegati primi eletti nei rispettivi COIR che hanno ottenuto le migliori percentuali, sino a coprire i posti previsti per le rispettive categorie. Nei casi di parità di voti tra più delegati eletti viene nominato il più alto in grado.
a) quattro anni per le categorie «A», «B», «C» e «D»;
b) sei mesi per la categoria «E».
6. I delegati possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi. Alla scadenza del mandato i delegati rimangono in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli della rappresentanza militare.